Normativa per operazioni di vendite online

La normativa per le operazioni di vendita online è regolata dal Decreto 26 febbraio 2015, n. 32, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015. Questo decreto stabilisce le regole tecniche e operative per la vendita di beni mobili e immobili tramite modalità telematiche nei casi previsti dal Codice di Procedura Civile (ai sensi dell'articolo 161-ter). Puoi leggere il decreto completo qui.

Operazioni di vendita telematica (anche detta “online”)

Queste operazioni includono tutte le attività che vanno dalla connessione degli offerenti al portale del gestore fino all'individuazione del miglior offerente e/o all'aggiudicazione della vendita.

Registro dei gestori della vendita telematica

Il regolamento istituisce un registro per i gestori delle vendite telematiche, che devono essere società di capitali autorizzate dal giudice. Ogni gestore deve istituire un registro informatico degli incarichi di vendita online. Il Ministero monitora annualmente queste operazioni.

Contenuto dell'offerta

L'offerta per la vendita online deve includere:

  • Dati identificativi dell'offerente (codice fiscale o partita IVA)
  • Ufficio giudiziario della procedura
  • Dati della procedura e del lotto
  • Descrizione del bene
  • Referente della procedura
  • Prezzo offerto e termine per il pagamento

In sede di partecipazione all’incanto (cioè alla vendita all'asta in cui i beni vengono venduti al miglior offerente) o in fase di deliberazione, il giudice o il referente verifica la regolarità delle offerte e dà inizio alle operazioni di vendita (art. 572 c.p.c.).

Rilanci e osservazioni

Il gestore visualizza sul portale un sistema per calcolare il termine dei rilanci. I rilanci e le osservazioni sono visibili a tutti i partecipanti, al giudice e al referente della procedura.

Partecipazione alle operazioni di vendita

Alle operazioni di vendita senza incanto, possono partecipare il giudice, il referente della procedura, il cancelliere e altri soggetti autorizzati. Il portale garantisce l'accesso ai dati dell'offerta, assicurando l'anonimato, sostituendo i nomi degli offerenti con pseudonimi. Il giudice, il referente e il cancelliere possono accedere a tutti i dati delle offerte (art. 14, commi 2 e 3).

Rif. Capo III (vendite immobiliari) – Sezione I

Questo regolamento è essenziale per garantire la trasparenza e l'efficienza delle vendite immobiliari telematiche, assicurando che tutte le parti coinvolte abbiano accesso alle informazioni e che le procedure siano seguite rigorosamente.

Modalità di vendita online

Vendita sincrona online

In questa modalità, offerta e domanda di partecipazione presentate esclusivamente online (a norma degli articoli 12 e 13 del DM 32/2015).

Vendita sincrona mista

Quando il giudice lo dispone, e secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13, la domanda di partecipazione possono essere presentate online o su supporto cartaceo presentato in cancelleria.

Chi partecipa online segue le stesse modalità di chi partecipa in presenza:

  • chi ha formulato l'offerta o la domanda online partecipa alle operazioni di vendita solo online;
  • chi invece ha formulato l'offerta o la domanda su supporto cartaceo partecipa comparendo fisicamente davanti al giudice o al referente della procedura. Secondo l'articolo 20, comma 3, i dati delle offerte o delle domande su supporto cartaceo, così come i rilanci e le osservazioni dei partecipanti davanti al giudice, sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili a chi partecipa online.

Vendita asincrona

Si verifica quanto il giudice dispone che la gara si svolga con rilanci all'interno di un determinato periodo di tempo.
Le offerte devono essere presentate esclusivamente online, seguendo le norme degli articoli 12 e 13.

Una volta ricevute le offerte, il giudice o il referente della procedura verifica la loro regolarità (secondo quanto stabilito dall’art. 18) e invita gli offerenti a procedere a una gara sull'offerta più alta.
Il gestore della vendita telematica comunica ogni rilancio ai partecipanti via email (secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1, lettera n) e SMS. Al termine del periodo stabilito per la gara, il gestore comunica la maggiore offerta a tutti i partecipanti e trasmette al giudice l'elenco dei rilanci, i dati degli offerenti, e le cauzioni versate.
Il giudice o il referente della procedura prosegue con la vendita in base a quanto stabilito dall'articolo 574 del Codice di Procedura Civile.

Conclusione della vendita

Al termine della gara, il gestore comunica al giudice o al referente della procedura i dati del miglior offerente, la cauzione e il prezzo offerto. Il giudice procede alla vendita secondo l'articolo 574 del Codice di Procedura Civile.

Partecipazione a una vendita

Per partecipare a una vendita online, devi inviare la tua offerta d’acquisto che sarà irrevocabile al Ministero della Giustizia entro il termine indicato nell’avviso di vendita.

Presentazione dell’offerta online

  • Compilazione del modulo: utilizza il Modulo Web “Offerta telematica” sul sito del Ministero della Giustizia. Trova il modulo cliccando su “invia offerta” nella scheda del bene.
  • Allegati necessari

    • completare tutte le informazioni richieste;
    • allegare tutta la documentazione indicata.
  • Invio tramite PEC: al termine della compilazione, il modulo genera un file .zip cifrato da inviare tramite PEC al Ministero della Giustizia.
  • Firma digitale: se già in possesso di una PEC per la vendita online, la firma digitale può essere omessa.
  • Procura: se l'offerta è formulata da più persone, allegare la procura rilasciata dagli altri offerenti.
  • Offerta cartacea: solo per alcune vendite (modalità sincrona mista), è possibile presentare l'offerta in formato cartaceo.

Manuale di compilazione aggiornato

Consulta il manuale per la compilazione e l’invio del modulo qui.

Assistere a una vendita

SpazioAste permette agli utenti di assistere a una vendita online come spettatori. La richiesta deve essere autorizzata dal professionista referente della procedura e inviata entro il termine di presentazione delle offerte.

  • Invio della richiesta: clicca su “Partecipa” nella scheda di dettaglio del bene e compila il form “Assisti alla vendita”.
  • Credenziali di accesso: gli spettatori autorizzati riceveranno le credenziali via email per visualizzare l’andamento della vendita.

Restituzione della cauzione

Compila il form in questa sezione per richiedere la restituzione della cauzione versata se non hai ottenuto le credenziali di partecipazione a causa di errori durante la procedura. La richiesta è gestita tramite questo form solo per i Tribunali che utilizzano il conto corrente del gestore Astalegale (piattaforma online SpazioAste). Se il Tribunale non è elencato, contatta direttamente il Professionista delegato alla vendita o il Curatore fallimentare.

Si fa riferimento alla pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015, del  Decreto 26 febbraio 2015, n. 32, "Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/24/15G00045/sg

Per «operazioni di vendita telematica» si intendono le attività compiute tra il momento della connessione degli offerenti al portale del gestore della vendita telematica e l’aggiudicazione o l’individuazione del migliore offerente.

Il regolamento istituisce il registro dei gestori della vendita telematica, cioè di quei soggetti costituiti in forma di società di capitali autorizzati dal giudice a gestire la vendita telematica. La domanda di iscrizione nel registro deve contenere l’indicazione di uno o più distretti di Corte di appello in cui si intende svolgere il servizio di vendita telematica. Ogni gestore della vendita telematica è tenuto ad istituire un registro informatico degli incarichi di vendita telematica. Il gestore della vendita telematica non può partecipare, neppure per interposta persona, alle operazioni di vendita dei beni oggetto delle procedure pendenti innanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte d’appello rispetto al quale è stato iscritto. Il Ministero procede annualmente al monitoraggio statistico delle operazioni di vendita telematica svolte dai gestori.

L'offerta per la vendita telematica deve contenere, tra l’altro, i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA, l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura, i dati identificativi della procedura e del lotto e la descrizione del bene, il referente della procedura e i dati della vendita. Vengono indicati inoltre il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto. In sede di incanto o di deliberazione sull'offerta, a norma dell'articolo 572 del codice di procedura civile, il giudice o il referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte dà inizio alle operazioni di vendita. Il gestore della vendita telematica allestisce e visualizza sul proprio portale un sistema automatico di computo del termine fissato per la formulazione dei rilanci. I rilanci e le osservazioni di ciascun offerente sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili agli altri partecipanti, al giudice o al referente della procedura; allo stesso modo si procede per ogni determinazione di questi ultimi. Alle operazioni di vendita senza incanto possono prendere parte con modalità telematiche il giudice, il referente della procedura e il cancelliere. Con le medesime modalità possono partecipare anche altri soggetti se autorizzati dal giudice o dal referente della procedura. In ogni caso, il portale del gestore della vendita telematica assicura l'accesso degli offerenti ai dati contenuti nel documento informatico di cui all'articolo 14, comma 3, e sostituisce i nominativi degli offerenti con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato. Il giudice, il referente della procedura ed il cancelliere possono comunque accedere a tutti i dati contenuti nell'offerta di cui all'articolo 14, comma 2.

Rif. Capo III (vendite immobiliari) – Sezione I

 

Diverse sono le modalità della vendita telematica previste dal regolamento.

Vendita sincrona telematica

Nel caso di vendita sincrona, l'offerta e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche a norma degli articoli 12 e 13.

Vendita sincrona mista

Quando il giudice lo dispone, l'offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate a norma degli articoli 12 e 13 o su supporto analogico mediante deposito in cancelleria. Coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità. Coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda su supporto analogico partecipano comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, i dati contenuti nelle offerte o nelle domande formate su supporto analogico nonché i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al giudice o al referente della procedura sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche.

Vendita asincrona

Il giudice può disporre che nella vendita senza incanto la gara si svolga mediante rilanci compiuti nell'ambito di un determinato lasso temporale. L'offerta è presentata esclusivamente in via telematica a norma degli articoli 12 e 13. Ricevute le offerte, il giudice o il referente della procedura sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti, compie le verifiche di cui all'articolo 18 e invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta con le modalità di cui al comma 1. Il gestore della vendita telematica comunica ai partecipanti ogni rilancio all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera n) e con SMS. Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunica, con le modalità di cui al comma 2, a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata. Al giudice o al referente della procedura il gestore trasmette l'elenco dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, comunica i dati identificativi del maggiore offerente, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo offerto, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate. Il giudice o il referente della procedura fa luogo alla vendita e provvede a norma dell'articolo 574 del codice di procedura civile.

Rif. Capo III (vendite immobiliari) – Sezione II